DISCIPLINA DEGLI OMAGGI

La disciplina fiscale degli omaggi presenta delle differenze in relazione a due elementi:

  • il soggetto a cui sono destinati gli omaggi:
    • soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.);
    • dipendenti.
  • la tipologia di beni offerti in omaggio:
    • beni prodotti o commercializzati dalla stessa impresa;
    • beni acquistati appositamente al fine della donazione.

 1. OMAGGI A TERZI

 1.1 Beni la cui produzione e/o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa

1.1.1 Imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, l’acquisto di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa e destinati ad essere dati in omaggio a clienti, fornitori ecc. (ad esempio un soggetto che commercializza vino e regala bottiglie di vino ai propri clienti) segue regole diverse in relazione al valore unitario del bene:

  • beni di valore unitario inferiore o uguale a € 50,00: il costo di acquisto del bene è integralmente deducibile;
  • beni di valore unitario superiore a € 50,00: il costo è deducibile come spesa di rappresentanza solo se risponde ai requisiti di “inerenza e congruità” (ovvero, deve avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni, deve essere di importo ragionevole e deve rientrare in pratiche commerciali tipiche).

1.1.2. Imposta sul valore aggiunto

Ai fini dell’IVA, l’acquisto di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa e che vengono ceduti gratuitamente comporta sempre la detraibilità dell’imposta in quanto l’impresa non conosce, al momento dell’acquisto, la destinazione futura del bene.

Conseguenza della detraibilità operata all’atto dell’acquisto è che le cessioni gratuite dei beni ceduti a terzi sono considerate operazioni imponibili ai fini IVA e pertanto:

* Se VIENE OPERATA LA RIVALSA IVA nei confronti di chi riceve l’omaggio (cioè si regala il bene, ma si chiede il pagamento dell’IVA): deve essere emesso DDT più fattura oppure fattura immediata, da registrare in contabilità come un’ordinaria cessione di beni. La base imponibile sarà pari al valore normale, ossia al valore a cui mediamente l’azienda cede quel determinato bene.

* Se NON VIENE OPERATA LA RIVALSA IVA, cioè non viene richiesto il pagamento dell’IVA al soggetto che riceve l’omaggio (è il caso che più frequentemente si verifica nella pratica): deve essere emesso il DDT per il trasporto e adottata alternativamente una delle seguenti procedure:

  • emettere AUTOFATTURA in unico esemplare per ciascuna cessione (oppure in alternativa un’unica autofattura globale mensile per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese) con l’indicazione del valore normale dei beni ceduti, dell’aliquota – o delle aliquote – applicabili e della relativa imposta, oltre all’annotazione sulla stessa che si tratta di “autofattura per omaggi”. Questa autofattura dovrà essere numerata come le fatture di vendita ed annotata nel registro delle fatture emesse; il relativo ammontare imponibile andrà a confluire nel volume d’affari Iva;
  • annotare su un apposito REGISTRO DEGLI OMAGGI l’ammontare globale del valore normale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota. Anche in questo caso l’imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche.

Il cessionario (destinatario dell’omaggio), in entrambi questi due casi, non avendo ricevuto alcuna fattura, non dovrà procedere ad alcuna registrazione contabile.

 1.2 Beni la cui produzione e/o commercio NON rientra nell’attività propria dell’impresa

1.2.1 Imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, l’acquisto di beni NON rientranti nell’attività propria dell’impresa e destinati ad essere dati in omaggio ai clienti, fornitori ecc., segue regole diverse in relazione al valore unitario del bene:

  • beni di valore unitario inferiore o uguale a € 50,00: il costo di acquisto del bene è integralmente deducibile;
  • beni di valore unitario superiore a € 50,00: il costo è deducibile come spesa di rappresentanza solo se risponde ai requisiti di “inerenza e congruità” (ovvero, deve avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni, deve essere di importo ragionevole e deve rientrare in pratiche commerciali tipiche).

Nel costo di acquisto deve essere considerata anche l’eventuale IVA indetraibile.

1.2.2. Imposta sul valore aggiunto

Anche ai fini IVA la disciplina varia in funzione del costo unitario:

  • beni di costo unitario inferiore o uguale a € 50,00: l’IVA assolta all’acquisto è detraibile (salvo ovviamente che non si tratti di un bene la cui detraibilità dell’IVA risulti oggettivamente non ammessa);
  • beni di costo unitario superiore a € 50,00: l’IVA assolta con riferimento a tali beni è indetraibile.

In entrambe le ipotesi di acquisto sopra evidenziate (e quindi a prescindere dalla detraibilità o meno assolta in sede di acquisto), la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa è sempre irrilevante ai fini dell’IVA (operazione non soggetta ad iva art. 2, c. 2, n. 4 – Dpr 633/72).

Al riguardo, trattandosi di operazione fuori campo IVA, non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita.

E’ importante ricordare che il computo del limite di € 50,00 deve essere fatto con riferimento all’omaggio nel suo complesso, e non al singolo bene che costituisce un omaggio “composito” (caso tipico è il “cesto natalizio”). Pertanto, rientra nella seconda categoria (ossia quella che prevede l’indetraibilità dell’IVA) l’acquisto di un cesto natalizio di valore complessivo superiore a € 50,00 anche se i singoli beni che lo compongono presentano un costo unitario inferiore.

Va inoltre ricordato che i regali natalizi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e quindi ai fini IVA devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, eccetera); ciò sta a significare che, se tali beni sono destinati ad essere dati in omaggio e se di valore inferiore a € 50,00, è possibile detrarre l’imposta sull’acquisto.

 2. OMAGGI A DIPENDENTI

 2.1.1 Imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte sul reddito, il costo per l’acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza. Pertanto, tali oneri saranno interamente deducibili dall’imponibile al fine delle imposte dirette.

E’ opportuno precisare che detti omaggi non concorrono a formare il reddito del dipendente se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro per periodo d’imposta; qualora il loro valore complessivo superasse tale limite, le regalie sarebbero interamente tassate in capo al dipendente, quali fringe benefits.

2.1.2. Imposta sul valore aggiunto

Ai fini IVA, la disciplina varia in funzione della tipologia dei beni regalati e cioè:

  • beni la cui produzione e/o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa: valgono le stesse regole enunciate per gli omaggi a soggetti terzi (vds. paragrafo 1.1.2.)
  • beni la cui produzione e/o commercio NON rientra nell’attività propria dell’impresa: l’IVA assolta sugli acquisti è sempre indetraibile e conseguentemente la cessione di tali beni è irrilevante ai fini IVA per cui non occorre emettere fattura (anche se è consigliabile ed opportuno emettere un documento di trasporto con la dicitura “cessione gratuita” ovvero “omaggio”).

 ATTENZIONE: In ogni caso, al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, è bene utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto (“cessione gratuita” oppure “omaggio”).